Le chiavi della cassaforte di casa vanno portate in tasca?

Il caso è il seguente: Tizio evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, la propria compagnia di assicurazione chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di euro 65.000, pari al massimale assicurato, a titolo di indennizzo per il furto subito all’interno della propria abitazione e coperto da una polizza stipulata tra le parti appunto anche a garanzia del furto interno all’immobile. L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due casseforti murate, ubicate nell’immobile, poiché le stesse erano state aperte con le chiavi rinvenute all’interno dell’immobile svaligiato (pur celate in un mucchio di cenere nel camino): il sinistro sarebbe stato agevolato dalla colpa grave dell’assicurato. C’è stata colpa grave tale da escludere l’obbligo di indennizzo (tale condotta consiste nel comportamento consapevole di chi operi con straordinaria negligenza omettendo anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti)? Per il Tribunale di Torino sì e dello stesso avviso è pure stata la Corte d’Appello di Torino: il rinvenimento delle chiavi nel caminetto ha certamente agevolato l’apertura delle due casseforti. Al contrario, per l’assicurato al più si sarebbe trattato di colpa “ordinaria”: aveva assicurato i cancelli di accesso con apposito catenaccio e serratura, aveva dotato la casa di idoneo sistema di allarme, di serrande e finestre munite di inferriate, aveva nascosto le chiavi delle casseforti all’interno delle ceneri di uno dei camini e sistemato le due casseforti nel bagno di servizio. Cosa risponde la Cassazione? Che il motivo di gravame è inammissibile perché non è le è consentita “una nuova ed inammissibile valutazione delle risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito …” Aggiungono quei Giudici che “la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza della particolare situazione logistica dell’immobile, villetta in zona periferica, isolata, che avrebbe consentito ai ladri, così come puntualmente è avvenuto, di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo, al fine di ricercare tutti gli oggetti di valore e le chiavi delle cassaforte; ha ribadito che non è indispensabile che la condotta dell’assicurato costituisca la causa unica della verificazione dell’evento di danno, in quanto,sulla base del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e tale evento, occorre fare ricorso al principio penalistico della condictio sine qua temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da una pluralità di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette”. (Cassazione civile, ordinanza 18532/2018).

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