C’è un cantiere stradale … di chi è la colpa del sinistro?

La vicenda esaminata dalla Cassazione risale al 1999. TIZIA esposte al locale Tribunale che in data 10.10.1999, mentre circolava a bordo d’un ciclomotore, cadde riportando lesioni personali e che la caduta avvenne a causa dell’impatto contro l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica, posta a recinzione dell’area d’un cantiere stradale, aperto su commissione del Comune. Chiese perciò la condanna dell’amministrazione convenuta al risarcimento del danno. In replica l’ENTE negò di essere “custode” dell’area di cantiere, in quanto affidata all’appaltatore. Chiamò comunque in causa il proprio assicuratore che a sua volta evocò l’appaltatore dei lavori, indicandolo come responsabile dell’accaduto, che restò contumace. Con sentenza del 2001, il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda nei confronti dell’appaltatore perché fallito e comunque rigettò la domanda della danneggiata. Stesso esito in appello in quanto quel Giudice affermò che il Comune non potesse essere chiamato a rispondere del danno patito dall’attrice, perché con la stipula del contratto di appalto, “a prescindere dalla consegna dell’area”, aveva perso la qualità di custode. In ogni caso il Comune non poteva rispondere ad altro titolo perché la difettosa installazione della rete di recinzione non era imputabile ad errori progettuali a lui ascrivibili e non rilevava che la strada percorsa dalla vittima fosse comunale, perché quella strada era priva di difetti. La danneggiata non si perse d’animo e giunse sino a ROMA lamentando che la sola stipula del contratto d’appalto non bastava di per sé a far perdere al Comune la qualità di custode dell’area di cantiere. Cosi rispondeva la Cassazione: “la qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d’appalto non priva affatto il committente della qualità di “custode”, ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualità … Né, al fine di escludere la responsabilità del custode di un’area aperta alla pubblica circolazione, può avere rilievo di per sé la circostanza che il danno sia stato causato da un fattore proveniente ab externo L’ente proprietario d’una strada è infatti obbligato a provvedere alla manutenzione di essa, ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. … Pertanto la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia, ex art.2051 c.c., dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito” In conclusione: “la sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di Anita Collebrusco applicherà i seguenti princìpi di diritto: La stipula, da parte dell’amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore. La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di “custode” della porzione di strada rimasta percorribile” (Cassazione civile, ordinanza 18325/2018).

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