Devo assicurare il veicolo fermo in giardino?

Questo il caso sottoposto alla Corte di Giustizia. La sig.ra Destapado Pão Mole Juliana, proprietaria di un autoveicolo immatricolato in Portogallo, aveva cessato di guidarlo per problemi di salute e lo aveva parcheggiato nel cortile di casa senza tuttavia avviare le pratiche di ritiro ufficiale dello stesso dalla circolazione. Il 19 novembre 2006 il veicolo, guidato dal figlio della sig.ra Destapado Pão Mole Juliana, che ne aveva preso possesso senza l’autorizzazione della madre e a sua insaputa, è uscito di strada, provocando il decesso del conducente nonché di altre due persone che si trovavano a bordo del veicolo come passeggeri. La sig.ra Destapado Pão Mole Juliana non aveva sottoscritto, a tale data, un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo. Indennizzati gli aventi causa dei passeggeri del veicolo per i danni derivanti dall’incidente, il Fondo ha poi convenuto in giudizio la sig.ra Destapado Pão Mole Juliana e la sig.ra Caetano Juliana, figlia del conducente, chiedendo il rimborso della somma di EUR 437 345,85. A sua difesa la sig.ra Destapado Pão Mole Juliana ha fatto valere, in particolare, che essa non era responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era tenuta a sottoscrivere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo stesso. Tralasciando altri particolari della vicenda, i Giudici portoghesi domandavano alla Corte di Giustizia se l’articolo 3 della [prima direttiva] (in vigore alla data del sinistro) debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di autoveicoli comprenda anche le situazioni in cui, per scelta del proprietario, il veicolo sia immobilizzato in una proprietà privata, fuori della via pubblica. Questa la risposta “Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva debba essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi si trovi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato. Tale questione è fondata sulla premessa secondo cui il Fondo ha chiesto alla sig.ra Destapado Pão Mole Juliana, in base all’articolo 25 del decreto legge n. 522/85, il rimborso delle indennità versate agli aventi diritto delle vittime dell’incidente in cui il suo veicolo era stato coinvolto, con la motivazione che, da una parte, essa era soggetta all’obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo e, dall’altra, essa non aveva ottemperato a tale obbligo. È in tal contesto che il giudice del rinvio si chiede sostanzialmente se, nella situazione descritta al punto precedente, tale veicolo dovesse essere coperto da assicurazione.  Ciò detto, va osservato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.  L’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, formulato in termini assai generici, impone quindi agli Stati membri di attuare, nel loro ordinamento giuridico interno, un obbligo generale di assicurazione dei veicoli (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 24). Pertanto, ciascuno Stato membro deve garantire che, fatte salve le deroghe previste all’articolo 4 di quest’ultima direttiva, ogni veicolo che stazioni abitualmente sul suo territorio sia coperto da un contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni al fine di garantire, entro i limiti definiti dal diritto dell’Unione, la responsabilità civile relativa a tale veicolo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 28). La nozione di «veicolo» è definita, all’articolo 1, punto 1, della prima direttiva, come relativa a «qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo (…)». Tale definizione è indipendente dall’uso che viene fatto o che può esser fatto del veicolo di cui trattasi (sentenze del 4 settembre 2014, Vnuk, C‑162/13, EU:C:2014:2146, punto 38, e del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade, C‑514/16, EU:C:2017:908, punto 29). Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 63 a 65 delle sue conclusioni, tale definizione milita a favore di una concezione oggettiva della nozione di «veicolo», che è indipendente dall’intenzione del proprietario del veicolo o di un’altra persona di utilizzarlo effettivamente. Occorre peraltro sottolineare che, a differenza, segnatamente, delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 4 settembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146), del 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade (C‑514/16, EU:C:2017:908), e del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro (C‑334/16, EU:C:2017:1007), in cui la Corte aveva avuto occasione di precisare, con riferimento ad autoveicoli per i quali era stata stipulata un’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla loro circolazione, quali fossero i casi di utilizzo del veicolo assicurato che rientrano nell’ambito della copertura assicurativa così sottoscritta, il procedimento principale riguarda la distinta questione relativa alla portata dell’obbligo di stipulare un’assicurazione siffatta, la quale, per ragioni di certezza del diritto, deve essere determinata in anticipo, cioè anteriormente all’eventuale coinvolgimento del veicolo di cui trattasi in un incidente. Pertanto, il fatto che la Corte abbia in sostanza dichiarato, nelle sentenze menzionate al punto precedente, che soltanto i casi di utilizzo del veicolo assicurato che rientrino in un utilizzo dello stesso come mezzo di trasporto e, dunque, nella nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva o dell’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103, possono dar luogo alla presa in carico da parte dell’assicuratore, in base al contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo, del danno da quest’ultimo causato, non significa affatto che l’esistenza dell’obbligo di stipulare un’assicurazione siffatta debba essere determinata in funzione dell’effettivo utilizzo del veicolo di cui trattasi come mezzo di trasporto in un dato momento. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di «veicolo», ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della prima direttiva, e non smette, quindi, di essere soggetto all’obbligo di assicurazione enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato” (sentenza Corte di Giustizia, 04 settembre 2018)

 

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