Occorre agire per…tempo!

TIZIO impugnava la sentenza del Tribunale di X del 2016, che a sua volta aveva riformato la decisione del Giudice di pace della medesima città soltanto sul capo della liquidazione delle spese di lite, confermandola quanto alla responsabilità al 50% del medesimo TIZIO per un sinistro stradale avvenuto nel 2003 (allorquando, alla guida della propria bicicletta, entrava in collisione con il ciclomotore condotto da CAIA e di proprietà di MEVIA), con condanna dello stesso TIZIO al risarcimento, nella predetta misura del 50%, del danno non patrimoniale patito da CAIA e di quello patrimoniale patito da MEVIA. TIZIO ricorreva per Cassazione lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile all’azione risarcitoria di MEVIA, per il danno patrimoniale al ciclomotore di cui era proprietario, la prescrizione quinquennale da reato in ragione del danno alla persona (lesioni colpose) patito da CAIA, conducente di detto ciclomotore. La Suprema corte gli dava ragione “il giudice di appello ha applicato, nella specie (ossia al pregiudizio patrimoniale subito dalla … proprietaria del ciclomotore danneggiato nel sinistro per cui è causa), il termine di prescrizione quinquennale di cui al terzo comma dell’art. 2947 c.c., decorrente dal giorno del sinistro (29 settembre 2003, “con la conseguenza che il diritto si sarebbe estinto per prescrizione — ove non fosse stato introdotto il giudizio di primo grado — in data 29.9.2008”), assumendo che detto termine “trova applicazione nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dal reato”, all’uopo richiamando il precedente di cui a Cass. n. 2888/2003. Ric. 2017 n. 17738 sez. M3 – ud. 12-06-2018 -3- Il Tribunale, tuttavia, ha equivocato la portata del precedente su cui ha fondato la decisione”. (Cassazione ordinanza, 26958/2018)

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