Chi rimborsa l’amministratore del condominio che ha anticipato delle spese condominiali?

Con atto di citazione del 2011 l’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE X s.n.c. conveniva innanzi al Giudice di Pace di X il CONDOMINIO di X, per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso del mandato. In particolare, chiedeva la condanna in solido dei condomini al pagamento della somma di X e, in via subordinata, la condanna dei condomini a pagare tale somma, ciascuno in ragione della propria quota di millesimi. Si costituiva in giudizio il Condominio, precisando che del credito azionato in giudizio la somma di X corrispondevano alla quota della sola condomina X, mentre i rimanenti X risultavano dalla sommatoria delle quote dovute dagli altri condomini e che tale ultimo importo non era stato versato all’amministratore dimissionario in virtù di un’eccezione di inadempimento poiché quest’ultimo non aveva mai esibito i giustificativi delle somme pretese. Con sentenza del 2011 il Giudice di Pace di X, preso atto delle risultanza istruttorie e del sopravvenuto pagamento parziale eseguito dal Condominio, condannava quest’ultimo a versare la residua somma di X all’attrice oltre agli interessi e alle spese legali. Avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio chiedendo di accertare la natura divisibile delle obbligazioni condominiali e, per l’effetto, dichiarare che la somma si riferiva al debito maturato esclusivamente dalla condomina X e che gli altri condomini nulla dovevano in via solidale. Con sentenza del 2013 il Tribunale di X accoglieva l’appello e per l’effetto rigettava la domanda, compensando le spese processuali. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Condominiale X. Questa la decisione dei Supremi Giudici: “la ratio decidendi della sentenza di appello si basa sulla corretta considerazione che erroneamente la pronuncia di primo grado ha ritenuto applicabile la regola della solidarietà (ex art. 1294 c.c.) nei rapporti tra condomini rispetto alle obbligazioni condominiali. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del Condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote (Cass. sez. un. n. 9148 del 2008). 2.3. – La ricorrente rileva che, tuttavia (pure esclusa la solidarietà passiva), la domanda e la relativa statuizione ben potevano essere rispettivamente proposta e resa nei confronti del Condominio resistente, senza porsi una sorta di difetto di legittimazione dell’amministratore subentrante a stare in giudizio per i condomini pro quota. Va qui ribadito che l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del Condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c. Occorre, invero, considerare, più in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. (Cass. n. 1851 del 2017; cfr. Cass. n. 8530 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008; Cass. n. 14530 del 2017). Dunque, la natura parziaria dell’obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell’amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell’amministratore pro- tempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito. … La sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di X, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio” (Cassazione civile, 27363/2018).

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