Guida in stato d’ebrezza e “fatto di lieve entità”

La guida in stato di ebrezza alcoolica, anche se di notte, potrebbe teoricamente essere considerato fatto di lieve tenuità (e quindi, come tale, non penalmente punito) ma non nel caso in cui avvenga in un tratto di strada alquanto trafficato oppure se ci si pone alla conduzione di un veicolo con la consapevolezza di avere “bevuto troppo”. Questo il fatto. X ricorreva avverso la sentenza del */*/2017 della CORTE APPELLO di * , che conferma la sentenza del G.I.P. del Tribunale di * con cui egli é stato ritenuto responsabile del reato all’art. 186, comma 2) lett. b) e comma 2 sexies C.d.S., per avere circolato in ora notturna, alla guida di un’auto del tipo *, lungo un’arteria stradale ad alto scorrimento, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato pari a 1,03 gr./I. L’imputato si rivolgeva ai Supremi Giudici lamentando il vizio di motivazione per illogicità e travisamento della prova. Rilevava che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ostative alla declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. (ossia per la particolare tenuità e perché comportamento risulta non abituale), le condizioni psicofisiche dell’imputato come indicate dal verbale redatto nell’occasione del controllo da parte della polizia stradale, sul quale gli agenti, al fine di sottoporre il X all’alcooltest, annotavano solo la presenza di sintomi quali ‘alito vinoso’ ed ‘occhi lucidi’. Osservava che pur tenendo conto che detti indici sono indicati su un modulo prestampato, da compilare all’atto del controllo, nel caso di specie, non può essere ritenuta alcuna correlazione fra quelli e l’alterazione delle condizioni psicofisiche, poiché non sono stati segnalati dagli agenti, né difficoltà di espressione verbale, né equilibrio precario, sicché se alterazione vi fosse stata, sarebbe stata comunque lieve o lievissima e quindi compatibile con la particolare tenuità del fatto. X protestava inoltre che era ingiusto negargli quella particolare causa di non punibilità in ragione del veicolo condotto, perché a suo dire non era un’auto veloce ed aveva un ingombro pari ad un’automobile familiare e, pertanto, la sua dimensione non poteva essere considerata un fattore di moltiplicazione del rischio, come affermato dalla decisione impugnata. X protestava inoltre che all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non sarebbe potuta dipendere dal titolo del reato, né dal fatto che la punibilità della guida in stato di ebbrezza sia legata ad una soglia al di sopra della quale la condotta assume rilevanza penale, dovendosi ritenere applicabile la causa di non punibilità a qualunque reato. Nel caso di specie, il ricorrente faceva presente che non gli venne fatta altra contestazione, avendo egli pacificamente guidato alla velocità consentita, con i dispositivi di sicurezza allacciati, senza utilizzare il telefono durante la marcia. Neppure idoneo ad impedire l’applicazione della causa di non punibilità potrebbe considerarsi l’intensità dell’elemento soggettivo. Trattandosi, infine, di persona dedita ad uno stabile lavoro, preso atto della scarsa intensità dell’elemento soggettivo, dovrebbero ritenersi presenti tutte le condizioni di applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. Così rispondeva la Cassazione ”Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo le Sezioni unite di questa Corte “La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26658901), Nondimeno, il Supremo Collegio ha contestualemente chiarito i presupposti di applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, affermando che “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). 3. Ora, la decisione impugnata ha espressamente affrontato l’onere motivazionale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo che l’esclusione della causa di non punibilità, oggetto di doglianza, va rinvenuta in una valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., fra cui spiccano le modalità dell’azione. In particolare, pur ritenendo l’ora notturna non astrattamente incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha valutato le condizioni di tempo e quelle di luogo -zona di traffico particolarmente intenso e veloce, prossimo a snodi stradali importanti- considerando questi elementi quali moltiplicatori del rischio che la norma violata tende a scongiurare. A ciò ha aggiunto le considerazioni sull’elemento soggettivo, che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ha valutato facendo riferimento al momento in cui, davanti agli agenti, il X cercò di sottrarsi alla sanzione affermando di avere bevuto solo una birra media, ma in relazione al momento in cui si si pose alla guida, perché proprio in quel frangente egli era consapevole di avere assunto una quantità di alcool ben superiore a quella consentita, come infatti ha ammesso nel corso del giudizio di appello (quando, ricorda la Corte, ha riferito di avere bevuto due birre medie e non una sola). 4. Con riferimento alla prima censura, che si affronta successivamente al secondo per motivi ordine logico, nessun travisamento della prova rilevabile ictu ocull dalla sentenza impugnata può dirsi realizzato, poiché la decisione, nell’escludere la particolare tenuità del fatto, non ignora alcun elemento probatorio, né ne altera il contenuto, limitandosi a valutare le prove – ivi compresa la sintomatologia -comunque accompagnata dal superamento della soglia- e l’incidenza sul pericolo del tipo di vettura condotta, in modo difforme da quanto auspicato dal ricorrente, attraverso argomentazioni prive di alcuno dei vizi motivazionali e di coerenza denunciabili in questa sede. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M.” (Sentenza penale, sentenza 51304/2018).

Studio legale associato Gerosa e Vergottini - Chi rimborsa l’amministratore del condominio che ha anticipato delle spese condominiali?Studio legale associato Gerosa e Vergottini - Se il reato si estingue a seguito della “messa alla prova” la sanzione amministrativa deve essere irrogata dal Prefetto