I Giudici di legittimità, con la recentissima sentenza n. 52125/2018, hanno affermato il principio in forza del quale nel caso in cui il reato si estingue per intervenuto esito positivo della “messa alla prova” la sanzione amministrativa, prevista dal Codice della Strada, deve essere irrogata dal Prefetto e non dal Giudice. Questa la vicenda all’esame della Suprema Corte. TIZIO ricorreva avverso la sentenza del 2017 resa dal Tribunale di X che dichiarava “non doversi procedere” nei confronti dello stesso in relazione al reato di cui all’art. 189, comma 7, cod. strad. (“chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.”) a lui ascritto perché estinto per intervenuto esito positivo della messa alla prova. Disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1 e mesi 6. TIZIO proponeva ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge in ordine alla disposta sospensione della patente di guida rappresentando che il giudice di merito, nel caso in esame, ha esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa e precisamente al Prefetto. I Supremi Giudici accoglievano il ricorso in forza del seguente ragionamento. All’esito della positiva messa alla prova e della conseguente pronuncia di estinzione del reato, la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada in capo al Prefetto (“la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria”). La messa alla prova “prescinde dell’accertamento di penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale e le competenze in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie”. Manca in queste fattispecie una pronuncia di condanna o di proscioglimento sicché “le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica”. Il Giudice di merito, nel caso in esame, il Tribunale di X “non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria che verrà poi applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione accerta e dichiara (ex art. 224, comma 3, cod. strada)”.
Avv. Sergio Severino Vergottini