La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere della legittimità di una sentenza resa in appello dalla CORTE di X. Questo il caso. L’imputato, poi condannato, era stato sottoposto a controlli dai Carabinieri, richiamati dalla elevata velocità dell’automobile dallo stesso condotta e dallo stridio delle gomme sull’asfalto. Nella circostanza, gli veniva chiesta l’esibizione dei documenti e, considerati l’alito vinoso e la particolare euforia, lo si invitava a sottoporsi ad alcoltest. L’uomo si rifiutava e si allontanava a piedi al centro del paese ove si erano svolti i fatti. Per tale condotta veniva condannato per guida in stato di ebrezza. L’uomo si lamenta del fatto che la Corte territoriale avrebbe dovuto non soltanto individuare la pena nel minimo edittale ma riconoscere, altresì, le circostanze attenuanti generiche, dando conto di ulteriori elementi oltre a quello di «una condotta pericolosa alla guida dell’autovettura». A suo dire l’attenzione del Giudice avrebbe dovuto incentrarsi non sulla “antecedente” modalità di guida dell’auto ma sulla condotta “contemporanea” al fatto di reato che lo aveva determinato ad opporre un diniego alla richiesta degli ufficiali di Polizia Giudiziaria di effettuare il test in parola oppure su quella “conseguente” al reato. I Supremi Giudici dichiarano il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Queste le motivazioni: “Il vaglio della sentenza impugnata ha esattamente investito la condotta dell’imputato che, trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, opponeva agli operanti un netto rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico e si allontanava a piedi. La Corte ha effettuato una valutazione congrua ed adeguata della vicenda in esame, concludendo per la assoluta adeguatezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla rilevanza del fatto. La circostanza che la guida dell’imputato abbia attirato l’attenzione dei Carabinieri, che si trovavano all’interno della stazione ove prostravano servizio, dimostra proprio la pericolosità della condotta dell’uomo; pericolosità che non ha consentito alla Corte di appello di rideterminare la pena in termini di minor rigore sanzionatorio. Anche perché, evidenzia il Giudice, non soltanto l’imputato si è opposto all’effettuazione dell’alcoltest, ma si è anche rifiutato di esibire il documento di identità ed ha condotto l’auto senza essere munito della patente di guida. Come si vede, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza è congruamente motivata”. (Cassazione penale, 43192/2019)
Avv. Sergio Severino Vergottini