In caso di assegnazione dell’immobile al coniuge, in sede di separazione o divorzio, la Cassazione ha recentemente affermato che “l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell’immobile assegnato, sicchè la gratuità dell’assegnazione dell’abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario (Cass. n. 18476/2005).
In tal senso la sentenza impugnata è condivisibile”. (Cassazione Civile ordinanza 10927/2018). Nel caso di specie, aveva quindi affermato che il coniuge che aveva in godimento l’unità abitativa doveva pure sostenere il costo della TARSU.